Scuole e Tar, il sindaco di Mercogliano replica all’avvocato La Sala

La nota di chiarimento del primo cittadino Vittorio D'Alessio

In merito alla notizia da noi pubblicata, dal sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio riceviamo e pubblichiamo:

“Chiarimento Vostro articolo sulla presunta mancata costituzione dell’ente nell’istanza ante causam prodotta dall’avv. La Sala nell’interesse di alcuni genitori.

Il Comune di Mercogliano ha deliberato, con immediatezza, la costituzione in giudizio avverso l’istanza ante causam avanzata dall’avvocato Gian Paolo La Sala per conto dei genitori che avevano contestato la legittimità dell’ordinanza di chiusura delle scuole, incaricando nello stesso giorno di ricevimento del rimedio gli avvocati Antonio Brancaccio e Pasquale D’Angiolillo.
A fronte dell’incarico ricevuto, i legali incaricati hanno prodotto un’articolata memoria di costituzione con copiosissima documentazione trasmessa dagli uffici a supporto delle ragioni dell’ente, trasmettendo, peraltro, anche al Comune copia della produzione difensiva.
Come ben dovrebbe sapere l’avvocato La Sala, nel processo amministrativo telematico, il procedimento ante causam, da lui stesso attivato, è caratterizzato dall’assoluta impossibilità della parte resistente di conoscere i tempi di deposito e di trattazione dell’istanza di misure cautelari ante causam da parte del giudice amministrativo.
Infatti, il deposito dell’istanza ante causam non è visibile sulla piattaforma telematica della Giustizia Amministrativa, non essendovi attribuito un numero di R.G. in quanto non iscritta sul ruolo generale.
Sicché, il fascicolo informatico di causa non viene formato se non in seguito al deposito del ricorso.
Nella specie, ciò non è accaduto in quanto l’avvocato La Sala ha prodotto unicamente l’anzidetta istanza ante causam ai sensi dell’art. 61 del codice del processo amministrativo ma non ha ancora provveduto alla notifica del ricorso stesso.
A prescindere dal fatto se il contenuto delle difese sia stato riportato o meno nel decreto del Presidente del T.a.r. o se il giudice ne abbia tenuto conto o meno nella sua valutazione, ciò non toglie che l’incarico conferito agli avvocati Brancaccio e D’Angiolillo sia stato svolto da tali professionisti con assoluta immediatezza e grande professionalità nello stesso giorno del conferimento.
In ogni caso, se per ipotesi non fosse stata considerata per qualsivoglia motivo la pregevolissima opera degli avvocati, la sterilità della polemica intrapresa dall’avvocato La Sala apparirebbe solare.
Infatti, la piena legittimità del provvedimento sindacale e la macroscopica infondatezza dell’istanza cautelare ante causam sarebbero risultate tali da screditare ancor maggiormente la bontà del rimedio attivato dall’avvocato La Sala.
In ogni caso, se l’avvocato La Sala ritiene che le ragioni addotte nell’istanza ante causam da lui redatta siano fondate non deve far altro che depositare il ricorso nei termini e nei modi previsti dall’art. 61 del codice del processo amministrativo, potendo riproporre le ragioni dell’iniziativa giurisdizionale dopo l’inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.
A mio parere l’iniziativa intrapresa dall’avv. La Sala sembra apparire come una sterile polemica ma soprattutto una grande caduta di stile deontologica soprattutto nei confronti dei colleghi Brancaccio e D’Angiolillo”.

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