Problemi e dubbi da nascita indesiderata

Principale dovere del sanitario è quello di dare adeguata informazione alla gestante, per consentire la sua autodeterminazione all’eventuale aborto, in caso di riscontrate malformazioni e patologie congenite del nascituro.

Infatti, per il diritto della madre a decidere circa l’aborto anche oltre il novantesimo giorno di gravidanza, in considerazione di tale pericolosa situazione del feto, soccorrono i principi in tema di inadempimento contrattuale per la mancata informazione da parte del medico e del conseguente risarcimento del danno, anche non patrimoniale, con relativo regime probatorio.

Al contempo, l’affermato “diritto del concepito” a non nascere se non sano e quindi esente anche da sue congenite malformazioni implica un delicato problema o profilo esistenziale della personalità; reciproco rispetto al diritto del già nato di morire.

Invero una volontà prima della vita sarebbe così contenuta in un diritto (a non nascere) ancora priva del titolare (“adéspota”), condizionato alla di lui nascita, ma poi non più esercitabile, ovviamente, dopo la stessa, residuando soltanto un risarcimento, certamente spettante al sopravvissuto, per quella nascita stessa, indesiderata a causa delle malformazioni o patologie congenite.

Peraltro, una volontà del poi nato deforme a non sopravvivere (che corrisponderebbe ad un diritto di morire) sarebbe riscontrabile forse nel soggetto risultato gravemente incapace di esprimersi, ma dovrebbe essere interpretata in via presuntiva da chi debba eventualmente provvedere (“staccando la spina”) a porre fine a quella vita anomala e infelice.

Si pone così un difficile problema di retroattività e di ultrattività della volontà del soggetto poi nato, purtroppo, con gravi anomalie.

In un conseguente processo, rileveranno prove, presunzioni e interpretazioni sintomatiche basate anche sull’umana esperienza e a tutti comune.

Una volontà in tal modo accertata dovrebbe aver rilevanza, dopo la morte dell’infelice, anche dalla sua “perpetuatio” successoria.

Compete al Giudice, principalmente, affrontare dubbi e risolvere problemi, delicatissimi, al riguardo.

I commenti sono chiusi.